Art. 2.
(Albo nazionale degli agenti di polizia privata. Consiglio degli Ordini professionali nazionali. Ordini professionali nazionali e provinciali).

      1. L'accesso all'albo nazionale degli agenti di polizia privata, di seguito denominato «albo nazionale», è subordinato al superamento con esito positivo dell'esame presso la commissione tecnica esaminatrice.
      2. Gli iscritti all'albo nazionale sono abilitati all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale in base alla qualifica conseguita. Per l'attività svolta all'estero si applicano le norme vigenti nel luogo dove essa si svolge.
      3. Sono costituiti gli Ordini nazionali, per ciascuna delle qualifiche di cui all'articolo 6, e gli Ordini provinciali degli agenti di polizia privata nei quali sono iscritti gli appartenenti all'albo nazionale in base alla residenza e alla qualifica.

 

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      4. Agli ordini professionali, ciascuno per tipo di qualifica e per competenza territoriale, sono conferite le seguenti funzioni:

          a) verifica del permanere delle condizioni di idoneità amministrativa e del corretto svolgimento dell'attività dei propri iscritti;

          b) vigilanza al fine di evitare il verificarsi di episodi di esercizio abusivo della professione di agente di polizia privata.

      5. Gli Ordini professionali nazionali, ciascuno per la parte di propria competenza, possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti, su proposta dei rispettivi Ordini professionali provinciali.
      6. Il consiglio degli Ordini professionali nazionali, composto da membri di ciascun Ordine nazionale, stabilisce annualmente l'entità della quota associativa prevista per il rinnovo dell'iscrizione agli Ordini stessi, nonché i compensi spettanti ai propri iscritti impiegati nei vari uffici e commissioni. Stabilisce annualmente i tariffari minimi per le singole prestazioni per conto terzi da parte degli iscritti e decide, altresì, i ricorsi presentati dagli iscritti sui provvedimenti sanzionatori adottati a loro carico dagli organi preposti, disponendo, se necessario, l'espulsione dell'Ordine di appartenenza e la radiazione dall'albo nazionale ovvero annullando l'efficacia dei provvedimenti stessi.
      7. Avverso le decisioni dei consigli degli Ordini professionali in merito ai provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso gerarchico; avverso la decisione del consiglio nazionale degli Ordini professionali è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.
      8. Gli Ordini professionali, nel proprio ambito di competenza, provvedono, altresì, a promuovere l'attività di formazione e di qualificazione professionali. Essi esprimono pareri, obbligatori ma non vincolanti, agli organi superiori in merito alle proposte volte a migliorare la qualità e l'efficacia del lavoro svolto dagli iscritti.
      9. Gli Ordini professionali pubblicizzano i bandi di concorso indetti da enti

 

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pubblici e privati che riguardano l'attività dei propri iscritti.
      10. I consigli degli Ordini nazionali e provinciali sono composti da cinque membri ciascuno, eletti tra gli iscritti all'albo nazionale per competenza di qualifica e di territorio, e rimangono in carica tre anni. Un membro svolge le funzioni di presidente, un membro quelle di segretario e tre membri quelle di consigliere.